Attuazione della Direttiva SUP


Attuazione della Direttiva SUP

Attuazione della Direttiva SUP: quali le ricadute nel settore imballaggi in Italia?

Principali evidenze del decreto Legislativo 196 dell’8 novembre 2021

Il presente documento si pone come strumento ricognitivo delle disposizioni ad oggi in vigore previste dal decreto legislativo 196/2021 di recepimento della Direttiva SUP, e sarà tempestivamente aggiornato qualora dovessero intervenire, in futuro, modifiche al decreto che possano incidere significativamente sui punti trattati in queste Linee Guida.

 

25/05/2022
Centro Studi per l’Economia Circolare - CONAI

 


 

Dalla strategia europea all’applicazione italiana: la cronologia

 

  • 16 gennaio 2018: la Commissione Europea adotta la Plastic Strategy
    La “Plastic strategy” della Commissione Europea ha l’obiettivo di ripensare al modo in cui gli articoli in plastica sono progettati, prodotti, utilizzati e gestiti a fine vita, al fine di ridurre l’impatto ambientale della plastica, nonché la dispersione degli articoli in plastica nell’ambiente e nel mare, prevedendo al contempo che entro il 2030 tutti gli imballaggi in plastica immessi al consumo nell’Unione Europea siano riutilizzabili o riciclabili su scala industriale. Nell’ambito di tale strategia, è stata evidenziata la necessità di un provvedimento legislativo riguardante gli articoli monouso in plastica.
  • 2 luglio 2019: entra in vigore la Direttiva europea sulla plastica monouso (SUP)
    La Direttiva europea sulla plastica monouso è volta a prevenire e ridurre l’impatto che determinati articoli in plastica monouso - in particolare quelli che più frequentemente vengono raccolti nelle campagne di pulizia - hanno sull’ambiente, specialmente marino, e sulla salute umana.
    L’obiettivo è altresì quello di stimolare la transizione verso una economia circolare attraverso prodotti, materiali e modelli economici innovativi e sostenibili da un punto di vista ambientale ed economico, prevedendo il suo recepimento da parte degli Stati membri entro il 3 luglio 2021.
    La Direttiva individua come campo di applicazione quello di alcuni prodotti costituiti in tutto o in parte da plastica, individuando specifiche misure volte a ridurne il consumo e l’impatto ambientale.
    La Direttiva prevede una restrizione all’immissione sul mercato per specifici prodotti monouso in plastica, considerando che per tali articoli esistono e sono disponibili e accessibili delle alternative.

PM_1_Oggetti plastica monousoPer altri articoli, sono previste invece ulteriori misure che mirano a limitarne l’uso e a migliorarne la gestione.

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  • 31 maggio 2021: la Commissione pubblica le Linee guida sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904
    Al fine di fornire agli Stati membri un quadro illustrativo su come interpretare alcune definizioni e i pertinenti requisiti della direttiva, La Commissione ha pubblicato delle Linee guida di orientamento sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
    Il documento, oltre a fornire una serie di esempi pratici, indica anche alcune importanti definizioni utili a definire il campo di applicazione della Direttiva, tra cui:
    - La definizione di plastica, che comprende le plastiche biodegradabili e compostabili (le quali sono comunque oggetto di una definizione specifica), mentre esclude i polimeri naturali non modificati chimicamente, gli inchiostri, gli adesivi e le vernici;
    - La definizione di prodotto in plastica, che fa riferimento ad articoli costituiti in tutto o in parte da plastica, non prevedendo alcuna eccezione sulla base di una soglia minima di plastica presente nel prodotto;
    - La definizione di prodotto monouso, che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito. Per la definizione di imballaggi riutilizzabili e quindi non rientranti nella definizione di “monouso” si fa specifico riferimento alla norma tecnica UNI EN 13429 per i requisiti essenziali degli imballaggi riutilizzabili.
  • 30 novembre 2021: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto di recepimento della Direttiva
    Con il Decreto Legislativo n. 196 dell’8 novembre 2021 è stata recepita in Italia la Direttiva del 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE “sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente” (cd. Direttiva SUP). Il provvedimento è entrato in vigore il 14 gennaio 2022.
    Alcune disposizioni del decreto di recepimento intervengono sulla definizione del perimetro delineato dalla Direttiva Europea, stabilendo che:
    - il perimetro di applicazione del decreto non considera prodotti in plastica quelli aventi rivestimenti in materiale plastico che abbiano un peso inferiore al 10% rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono una componente strutturale principale del prodotto finito;
    - con riferimento alla misura recante “Restrizione al consumo”, è previsto che, in specifiche circostanze, gli articoli oggetto della misura possano essere immessi al consumo anche se costituiti da plastiche biodegradabili e compostabili.

 


 

Il perimetro di applicazione del Decreto Legislativo 196 dell’8 novembre 2021

 

Il Decreto prevede specifiche misure per determinati prodotti in plastica monouso, tra cui anche alcuni imballaggi.

 

Cosa si intende per articolo costituito da plastica ai fini del Decreto?

Per plastica si intende un materiale costituito da un polimero a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente.
 NON sono considerati articoli in plastica quelli costituiti da polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente.
✓ NON sono considerati articoli in plastica quelli costituiti principalmente da un materiale diverso dalla plastica e che nella loro composizione prevedono materiali quali vernici, inchiostri, adesivi.
✓ NON sono considerati articoli in plastica quelli costituiti da altri materiali e aventi rivestimenti in plastica con un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto.

 

Cosa si intende per prodotto di plastica monouso ai fini del Decreto Legislativo 196 dell’8 novembre 2021?

Si tratta di un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito. Nella definizione di prodotto in plastica monouso, il decreto precisa inoltre che: “ad esempio, non sono considerati prodotti di plastica monouso, i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono una ulteriore preparazione; i contenitori contenenti alimenti in quantità superiore a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità”.

 

Quando un imballaggio è considerato riutilizzabile, e quindi non monouso?

Ai sensi dell’articolo 3, punto 2 bis, della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, per imballaggio riutilizzabile si intende «un imballaggio concepito, progettato e immesso sul mercato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto è riempito nuovamente o riutilizzato con la stessa finalità per la quale è stato concepito».

Un imballaggio riutilizzabile dovrebbe quindi avere proprietà fisiche e caratteristiche tali da consentire una serie di spostamenti o rotazioni: le condizioni dettagliate per la conformità a tali requisiti sono specificate nella norma armonizzata europea EN 13429:2004 Imballaggi — Riutilizzo. I requisiti elencati in tale norma per poter considerare l’imballaggio di natura riutilizzabile comprendono:

  • l’intenzione di riutilizzare l’imballaggio (vale a dire che il prodotto è ideato, concepito e immesso sul mercato a tale scopo);
  • la progettazione dell’imballaggio, che consente una serie di spostamenti o rotazioni;
  • l’imballaggio può essere svuotato/scaricato senza danni significativi e senza rischi per l’integrità del prodotto, nonché per la salute e la sicurezza;
  • l’imballaggio può essere ricondizionato, pulito, lavato, riparato senza perdere la capacità di svolgere la funzione prevista;
  • sono adottate disposizioni per rendere possibile il riutilizzo, vale a dire è stato creato un sistema di riutilizzo che è operativo.

 


 

Le misure

 

PM_3_Articoli classificabili

 

 

PM_4_ArticoloNon Classificabili

 

Di seguito si descrivono le misure previste, con evidenza, in particolare, degli articoli classificabili come imballaggi che sono sottoposti a tali misure. Si sottolinea che alcuni di questi articoli possono essere classificabili sia come imballaggi sia come non imballaggi: le misure si applicano in entrambe le casistiche.

 

Riduzione del consumo

Obiettivo: produrre una riduzione quantificabile del consumo di specifici prodotti in plastica monouso.

Quali imballaggi sono oggetto di questa misura?

  • Tazze e bicchieri per bevande e relativi tappi e coperchi;
  • Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
    a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
    b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
    c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

Entro quando: 2026.

Come:

  • I Ministeri e le Istituzioni competenti stipulano con imprese, soggetti pubblici e privati e associazioni di categoria, accordi e contratti di programma volti a sostenere e incentivare nuovi modelli economici e lo sviluppo di nuovi processi e prodotti più sostenibili, nonché promuovere attività di monitoraggio e misurazione degli stessi.
  • È previsto che le stazioni appaltanti favoriscano l’impiego di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso: a tal fine il Ministero della Transizione Ecologica definirà, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, i criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione e per l’organizzazione di eventi e produzione cinematografiche e televisive.
  • È riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, alle imprese che acquistano o utilizzano articoli riutilizzabili o compostabili secondo la norma UNI EN 13432. Il contributo spetta per il 20% del totale delle spese sostenute e documentate ed è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 Euro per ciascun beneficiario.
  • Il Ministero dell’istruzione supporta le istituzioni scolastiche nell’adozione del modello “Scuola per un futuro sostenibile”, al fine di ridurre, entro l’anno scolastico 2025-2026, il consumo di prodotti di plastica monouso nelle scuole, e di favorire sensibilizzazione.

Il 7 febbraio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’UE la Decisione di esecuzione (UE) 2022/162 della Commissione del 4 febbraio 2022, volta a stabilire e indicare agli Stati membri il metodo di calcolo, verifica e comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso, nonché delle misure adottate dagli Stati membri per il raggiungimento di tali risultati.

 

Restrizioni all'immissione sul mercato

Obiettivo: Vietare l’immissione sul mercato di specifici articoli in plastica monouso.

Quali imballaggi sono oggetto di questa misura?

  • Piatti;
  • Contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
    a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
    b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
    c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
  • contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
  • tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Decorrenza: 14 gennaio 2022. La messa a disposizione sul mercato nazionale degli imballaggi non conformi è consentita, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente al 14 gennaio 2022.

 

Ulteriori articoli, non rientranti nella definizione di imballaggio, soggetti a tale misura sono:

  • bastoncini cotonati;
  • posate;
  • cannucce;
  • agitatori per bevande;
  • aste da attaccare a sostegno dei palloncini.


Quando è consentito l’utilizzo di plastiche biodegradabili e compostabili per gli articoli indicati?

È consentita l’immissione al consumo degli articoli di cui sopra, realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificati conformi allo standard europeo UNI EN 13432, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:

  1. se non è possibile l'uso di alternative riutilizzabili agli imballaggi di plastica monouso;
  2. se l'impiego di tali imballaggi è previsto in circuiti controllati che conferiscono i rifiuti al servizio pubblico attraverso la raccolta differenziata, quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;
  3. se le eventuali alternative non garantiscono adeguate performance in termini di igiene e sicurezza, in considerazione delle specifiche circostanze in cui sono utilizzate;
  4. in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
  5. in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
  6. qualora l'impatto ambientale dell’imballaggio riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita da parte del produttore.

 

Requisiti dei prodotti

Obiettivo: Prevedere requisiti specifici di eco-design per specifici contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri.

Requisiti riguardo i tappi e coperchi dei contenitori per bevande

I contenitori per bevande, con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio:

possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto.

La Commissione ha nel frattempo dato mandato al CEN di redigere una norma tecnica che specifichi le caratteristiche che i tappi dovranno avere per essere considerati conformi ai requisiti della direttiva.

Decorrenza: 3 luglio 2024. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti è consentita, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell'obbligo.

 

Materiale riciclato per bottiglie

Le bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, dovranno contenere:

  • a partire dal 2025, almeno il 25 per cento di plastica riciclata – per quelle fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») -, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
  • a partire dal 2030, almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.

Le regole che gli Stati membri dovranno seguire per il calcolo della media del contenuto di riciclato nelle bottiglie, saranno stabilite dalla Commissione tramite un atto delegato. Inoltre, per consentire ai produttori di raggiungere questi obiettivi, i sistemi EPR saranno tenuti a consentire ai produttori di bottiglie l’accesso alle procedure competitive vigenti per l’acquisto del materiale raccolto.

 

Requisiti di marcatura

Obiettivo: Al fine di sensibilizzare i consumatori finali e informarli circa la corretta gestione a fine vita di specifici prodotti monouso in plastica, è previsto l’obbligo di marcatura secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020, per specifici articoli in plastica monouso.

Quali imballaggi sono oggetto di questa misura?
Tazze o bicchieri per bevande.

Decorrenza: 14 gennaio 2022. La marcatura delle tazze o bicchieri immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022, può essere apposta sotto forma di adesivo.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020

PM_5_EtichettaturaObbligatoriaTazzeBicchieri

 

Il Regolamento descrive puntualmente le specifiche della marcatura per tazze e bicchieri per bevande fabbricate parzialmente o interamente in plastica, relative a:

  • ubicazione (differenziate per tazze e bicchieri tradizionali, e bicchieri tipo flûte da champagne);
  • dimensioni (differenziate per tazze e bicchieri con volume inferiore o pari/superiore a 500 ml);
  • progetto grafico della marcatura (differenziate per tazze e bicchieri con volume inferiore o pari/superiore a 500 ml, e per marcatura stampata o incisa/in rilievo).

Anche le tazze e i bicchieri contenenti in tutto o in parte plastica biodegradabile e compostabile sono soggetti all’obbligo di marcatura ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020. Tale marcatura, se non accompagnata da idonee indicazioni al consumatore, potrebbe indurlo a commettere errori di gestione del fine vita dell’imballaggio, portandolo a conferirlo nella raccolta differenziata degli imballaggi in plastica.

Si segnala che gli imballaggi (e in generale per tutti gli articoli) biodegradabili e compostabili e destinati alla raccolta differenziata per rifiuti organici, devono rispettare determinati requisiti ai sensi dell’art. 182-ter del Dlgs. 152/2006, in particolare quello di marcatura: devono infatti riportare, oltre alla menzione della conformità allo standard europeo UNI EN 13432, gli elementi identificativi del produttore e del certificatore, nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici. Si consiglia di rendere ben chiare e visibili tali informazioni al consumatore finale, al fine di guidarlo correttamente nel corretto conferimento e evitare che le informazioni possano in qualche modo non essere interpretate correttamente.

Infatti, la stessa Direttiva europea sulla plastica monouso richiede di prestare “particolare attenzione alla necessità di evitare informazioni che inducano in errore i consumatori” (art. 7, par. 2, lett. c): è bene che la marcatura dia conto del fatto che non si tratta di plastica tradizionale da conferire nella plastica, bensì di bioplastica compostabile da conferire nella raccolta per rifiuti organici, rispettando così anche l’art. 182 ter cit.

Di seguito un esempio illustrativo delle informazioni che è opportuno riportare sulla tazza/bicchiere per una corretta informazione all’utente finale:

 

PM_6_InformazioniSuTazzaBicchiere

 

 

Ulteriori articoli, non rientranti nella definizione di imballaggio, soggetti a tale misura sono:

1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;

2) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;

3) Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

 

Responsabilità estesa del produttore

Obiettivo: Al fine di migliorare la gestione a fine vita di determinati articoli, i relativi rifiuti prodotti devono essere gestiti da appositi regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR).
Nell’ambito di tali regimi, i produttori, in misura proporzionale al peso della componente in plastica dell’articolo, assicurano la copertura dei seguenti costi:

  • misure di sensibilizzazione,
  • raccolta e trattamento dei rifiuti dei prodotti,
  • rimozione rifiuti dispersi e successivi raccolta e trattamento.

Entro quando: 31 dicembre 2024 o 5 gennaio 2023 per i regimi EPR istituiti prima del 4 luglio 2018.

Quali imballaggi sono oggetto di questa misura?  

1) Contenitori per alimenti, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

  • sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  • sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
  •  sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

2) Pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;

3) Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi;

4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;

5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1-quater, della direttiva 94/62/CE.

 

Ulteriori articoli, non rientranti nella definizione di imballaggio, soggetti a tale misura sono:

1) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;

2) Palloncini (tranne palloncini per uso industriale o per applicazioni professionali e non distribuiti ai consumatori finali;

3) Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.


Come rilevato nello stesso testo del decreto, i suddetti articoli, ricadendo nella definizione di imballaggi, “sono gestiti nell’ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152…”.

I produttori e gli utilizzatori, quindi, per adempiere alla loro “responsabilità estesa del produttore”, vale a dire alla responsabilità della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei loro prodotti, sono tenuti a partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi. Per ulteriori approfondimenti circa gli obblighi e gli adempimenti dei produttori e degli utilizzatori di imballaggio, è possibile consultare la Guida al Contributo Ambientale.

In alternativa a CONAI, i produttori possono adempiere alla “responsabilità estesa del produttore”:

  1. organizzando autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale (è previsto in tal caso un iter di riconoscimento per i sistemi autonomi da parte del Ministero per la Transizione Ecologica);
  2. attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto di specifici criteri e previo riconoscimento da parte del Ministero per la Transizione Ecologica.

I sistemi autonomi riconosciuti
  • P.A.R.I., sistema autonomo sviluppato da Aliplast S.p.A. per la gestione dei propri rifiuti di imballaggi flessibili in PE, ascrivibili al circuito commerciale e industriale.
  • CO.N.I.P., sistema che si occupa di organizzare, garantire e promuovere la raccolta e il riciclaggio di casse e di pallet in plastica dei propri consorziati a fine ciclo vita.
  • CORIPET, sistema riguardante la gestione degli imballaggi in PET per liquidi alimentari.

 

Il principio della Responsabilità estesa del Produttore e il Sistema CONAI

CONAI è il Consorzio – privato, senza fini di lucro, espressione paritetica di produttori e utilizzatori di imballaggi, perno del sistema nazionale di gestione degli imballaggi – che, con più di 740.000 consorziati, garantisce il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero a livello nazionale.

A CONAI spetta il compito di realizzare la responsabilità estesa dei produttori, che si traduce nel Contributo Ambientale CONAI, il cui valore è definito dal Consorzio in funzione del materiale di riferimento, del peso dell’imballaggio e modulato rispetto a specifici criteri (riutilizzabilità e riciclabilità).

Il Contributo Ambientale è impiegato in via prioritaria per il ritiro dei rifiuti di imballaggio delle raccolte differenziate organizzate dai Comuni italiani: la norma assegna infatti a CONAI il compito di ripartire tra i produttori e utilizzatori gli oneri relativi ai servizi di raccolta differenziata, trasporto, operazioni di cernita e altre operazioni preliminari, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata.

Per adempiere a questi compiti, CONAI indirizza l’attività dei 7 Consorzi di filiera rappresentativi dei materiali utilizzati per la produzione di imballaggi: RICREA (Acciaio), CIAL (Alluminio), BIOREPACK (Bioplastica), COMIECO (Carta e Cartone), RILEGNO (Legno), COREPLA (Plastica), COREVE (Vetro).

I Consorzi di filiera, anch’essi privati e non profit, operano per il ritiro e l’avvio a riciclo/recupero sull’intero territorio nazionale dei rifiuti di imballaggio nei diversi materiali, in sussidiarietà al mercato.

CONAI e i sistemi autonomi promuovono un accordo di programma quadro su base nazionale con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale, al fine di garantire la copertura dei costi derivanti dai servizi di raccolta differenziata, di trasporto, di operazioni di cernita e di altre operazioni preliminari dei rifiuti di imballaggio, nonché le modalità di raccolta degli stessi  rifiuti  ai fini delle attività di riciclaggio e di recupero.

A CONAI spettano, poi, funzioni generali, tra cui l’elaborazione del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, il raccordo e il coordinamento tra le Amministrazioni pubbliche, i Consorzi di filiera e gli altri operatori economici, nonché la realizzazione di campagne di informazione e la raccolta e trasmissione dei dati di riciclo e recupero alle Autorità competenti.

 

Raccolta differenziata

Obiettivo: Garantire obiettivi di raccolta differenziata per bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, pari a:

  • 77% del totale dell’immesso sul mercato entro il 2025;
  • 90% del totale dell’immesso sul mercato entro il 2029.

 

Misure di sensibilizzazione

Decorrenza: 14 gennaio 2022.

Obiettivo: Al fine di informare i consumatori e di incentivarli ad adottare un comportamento responsabile, il Ministero della transizione ecologica adotterà, con proprio decreto, una Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica che comprenderà misure volte a incentivare la sensibilizzazione dei consumatori circa l’acquisto e la gestione di specifici articoli in plastica monouso.

Quali imballaggi sono oggetto di questa misura?
  • Contenitori per alimenti, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
  1. sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  2. sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
  3. sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

Ulteriori articoli, non rientranti nella definizione di imballaggio, soggetti a tale misura sono:

  • prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
  • salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
  • palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
  • assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi;
  • prodotti realizzati in materiali biodegradabili e compostabili.

 

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Sanzioni

 

Ai sensi dell’articolo 14 del decreto, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro:

  • l’immissione sul mercato a partire dal 14 gennaio 2022, degli articoli in plastica monouso per cui è prevista la Restrizione all’immissione al consumo;
  • l’immissione sul mercato o la messa a disposizione, dal 3 luglio 2024, di contenitori per bevande i cui tappi e coperchi non restino attaccati agli stessi contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto;
  • l’immissione sul mercato, a partire dal 14 gennaio 2022, degli articoli per i quali sono previsti i Requisiti di marcatura e che ne sono privi.

La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore.
Inoltre, i produttori degli articoli che non adempiono all’obbligo di partecipazione ai sistemi di responsabilità estesa del produttore (secondo l’art. 8 comma 7 del D. Lgs. 196 dell’8 novembre 2021), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, laddove la condotta non sia già sanzionata ai sensi dell’art. 256, c. 8, secondo periodo, o – con specifico riferimento agli imballaggi – ai sensi dell’art. 261, c. 1, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

 


 

Descrizione degli articoli da imballaggi che rientrano nel campo di applicazione

Contenitori per alimenti

Le misure:
  • Riduzione al consumo;
  • Misure di sensibilizzazione;
  • Responsabilità estesa del produttore;
  • Restrizione all’immissione sul mercato (esclusivamente se costituiti da polistirene espanso).

La definizione
Si tratta di contenitori, rigidi e generalmente provvisti di coperchio, destinati al consumo immediato di prodotto alimentare, o sul posto o da asporto. Per questo sono pensati per consumare il contenuto direttamente dal recipiente, semplicemente aprendolo. Inoltre, gli alimenti contenuti sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento.

 

PM_8_ContenitoriPerAlimenti

 

 

Nella definizione di prodotto di plastica monouso (art. 3 del Decreto Legislativo n. 196 dell’8 novembre 2021), è riportato uno specifico esempio che inquadra alcune casistiche per cui i contenitori per alimenti non rientrano nell’ambito di applicazione, in particolare non sono inclusi:

  • i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati;
  • i contenitori per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione;
  • i contenitori contenti alimenti in quantità superiore a una singola porzione;
  • i contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità.

Inoltre, all’art. 12 del decreto, si specifica che, oltre ai criteri descritti nella definizione di questo imballaggio, si deve considerare la tendenza del contenitore ad essere disperso nell’ambiente, in ragione del suo volume o dimensione, specialmente nel caso di contenitori per alimenti monoporzione.

Questi contenitori tipicamente sono destinati a contenere prodotti:

  • consumati direttamente dal recipiente;
  • che possono facilmente essere consumati durante gli spostamenti, ad esempio:
    • prodotti i cui contenitori sono accompagnati da forchette, coltelli, cucchiai e bacchette e/o salse;
    • prodotti che possono essere consumati senza condimento, acqua fredda, calda o altri liquidi;
    • prodotti che non necessitano di alcuna ulteriore preparazione (come ad esempio la cottura, il riscaldamento, il congelamento), a meno che non sia facilmente eseguibile durante gli spostamenti (come ad esempio lavare, tagliare, sbucciare frutta o verdura).

 

PM_9_SchemaEsemplificativo

 

 

Quando un contenitore per alimenti è considerato monoporzione?

La Direttiva e il Decreto non forniscono indicazioni sulla definizione di “singola porzione”, sebbene questo concetto sia di primaria importanza per definire quali contenitori per alimenti rientrino nel campo di applicazione del Decreto.

Le Linee guida della Commissione (che non hanno carattere vincolante per gli Stati membri) suggeriscono di fare riferimento a un volume massimo fino a 3 litri (soglia già prevista per i contenitori per bevande) per la definizione di un contenitore per alimenti contenente una singola porzione, in quanto lo scopo è quello di evitare la dispersione di prodotti riferiti a una porzione generalmente consumata in un unico pasto da più persone. La norma nazionale, però, esclude dall’ambito di applicazione i “contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità”.

Un riferimento molto utile per l’identificazione di un contenitore che si riferisce a una “singola porzione” è quello dello schema facoltativo NutrInform Battery, istituito con il Decreto 19 novembre 2020, utile a completare la dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del Regolamento UE 1169/2011. Questo sistema, infatti, consente di comunicare al consumatore i valori di energia e nutrienti contenuti in una singola porzione giornaliera raccomandata dell’alimento. Il riferimento a tali valori può quindi aiutare a definire il numero di porzioni contenute nel contenitore per alimenti.

 

 

PM_10_AlcuniEsempiContenitoriAlimenti

 

Piatti

Le misure
  • Restrizione all’immissione sul mercato.
La definizione

I piatti a cui l’ambito di applicazione sono recipienti in plastica, piani, da cui gli alimenti vengono consumati o serviti.

 

PM_11_AlcuniEsempiPiatti

 

 

Piatto o contenitore per alimenti?

I contenitori per alimenti sono:

  • recipienti quali scatole venduti con o senza coperchio;
  • contengono prodotti alimentari e ne facilitano il trasporto;
  • sono generalmente provvisti di informazioni stampate sul contenuto, sugli ingredienti e sul peso del prodotto.

È importante evidenziare le principali differenze che sussistono tra contenitori per alimenti e piatti poiché in alcuni casi i due articoli potrebbero essere confusi. I contenitori per alimenti, infatti, potrebbero essere simili per forma e struttura a un piatto, ma ciò che li caratterizza come contenitori per alimenti è che siano provvisti di un lid/pellicola termosaldata, o un coperchio, siano adibiti alla vendita, alla distribuzione o somministrazione di alimenti, e siano riportate anche le informazioni stampate riguardo al contenuto, gli ingredienti e il peso del prodotto. Ad esempio:

PM_12_ContenitoriAlimentiDifferenze

I piatti:

 

  • sono recipienti piani progettati per essere venduti senza coperchio, a prescindere dal fatto che sul punto vendita, potranno essere coperti da una pellicola, ad esempio di plastica o di alluminio;
  • sono utilizzati per servire e mangiare direttamente gli alimenti contenuti;
  • hanno forma piatta ma generalmente presentano un bordo rialzato che eviti la fuoriuscita del prodotto contenuto;
  • non riportano informazioni sul prodotto contenuto.
PM_13_PiattiDifferenze

 

Pacchetti e involucri per alimenti

Le misure
  • Misure di sensibilizzazione;
  • Responsabilità estesa del produttore.

La definizione

I pacchetti e gli involucri in plastica inclusi nell’ambito di applicazione presentano le seguenti caratteristiche:

  • sono costituiti da materiale flessibile, vale a dire la cui forma si modifica facilmente, anche nella stessa fase di uso;
  • contengono alimenti destinati al consumo immediato senza ulteriore preparazione;
  • sono pensati e progettati per essere facilmente aperti dal consumatore finale dopo l’acquisto, in modo da rendere immediato il consumo del prodotto contenuto direttamente dal pacchetto o involucro.

Questi involucri tipicamente sono destinati a contenere prodotti:

  • consumati direttamente dal recipiente;
  • che possono facilmente essere consumati durante gli spostamenti, ad esempio:
    • se accompagnati da forchette, coltelli, cucchiai e bacchette e/o salse;
    • prodotti che possono essere consumati senza condimento, acqua fredda, calda o altri liquidi;
    • prodotti che non necessitano di alcuna ulteriore preparazione (come ad esempio la cottura, il riscaldamento, il congelamento), a meno che non sia facilmente eseguibile durante gli spostamenti (come ad esempio lavare, tagliare, sbucciare frutta o verdura).

 

PM_14_PacchettiInvolucri

 

 

Esistono indicazioni circa le dimensioni/volumi dei pacchetti o involucri oggetto delle misure?

Per quanto concerne i pacchetti e gli involucri, né la Direttiva, né il Decreto forniscono indicazioni su criteri specifici che riguardano le dimensioni o i volumi dei pacchetti o involucri oggetto delle misure.

Le Linee guida della Commissione (che non hanno carattere vincolante per gli Stati membri) suggeriscono, anche in questo caso, di adottare un approccio coerente con quanto previsto per i contenitori per bevande, vale a dire di fare riferimento a un volume massimo fino a 3 litri.

Ad ogni modo, per definire quali pacchetti e involucri rientrino nell’ambito di applicazione del decreto, è essenziale considerare lo scopo, nonché la propensione dell’imballaggio a essere disperso nell’ambiente, ad esempio perché frequentemente utilizzato durante gli spostamenti.

 

PM_15_AlcuniEsempiPacchettiInclusi

 

 

Contenitore per alimenti o pacchetto/involucro?

Il contenitore è un imballaggio rigido, mentre il pacchetto/involucro è un imballaggio flessibile.

 

PM_16_ContenitoriAlimentiDifferenze

 

 

Tazze e bicchieri, contenitori e bottiglie per bevande

Le tazze e bicchieri, i contenitori e le bottiglie per bevande sono imballaggi destinati a essere riempiti da bevande, e non da prodotti alimentari. La bevanda si distingue dal prodotto alimentare per:

  • la forma liquida, grazie alla quale può essere consumata bevendola (es. birra, vino, acqua, bibite rinfrescanti, succhi, bevande istantanee e latte);
  • l’unità in cui è espressa, vale a dire in volume (es. litri), a differenza del prodotto alimentare che è misurato in peso (es. grammi);
  • le caratteristiche di progettazione del suo imballaggio possono essere specifiche per la fruizione del contenuto che viene consumato bevendolo.

Esistono poi, alcuni prodotti in forma liquida che non sono consumati bevendoli, ma sono usati o per condire alimenti, o necessitano di ulteriori preparazioni, ad esempio la diluizione con l’acqua. Questi prodotti non sono considerati bevande ai sensi della direttiva.

 

Tappi e coperchi

I tappi e coperchi inclusi nell’ambito di applicazione, sono quelli associati a tazze e bicchieri, contenitori e bottiglie per bevande in plastica.

Non rientrano, pertanto, i tappi e coperchi in plastica associati a bottiglie per bevande in vetro o in metallo.

  • I tappi sono chiusure apposte su contenitori per bevande o bottiglie per bevande, ad esempio, per evitare che il liquido contenuto fuoriesca (ad esempio anche dopo aver rimosso un coperchio sigillato) e per consentire un trasporto sicuro.
  • I coperchi sigillati sono pellicole in materiale plastico o composto, sigillate su contenitori per bevande, bottiglie per bevande e tazze per bevande. Al fine di consumare il prodotto, vengono staccati o strappati, e una volta rimossi alla prima apertura, non possono più essere adoperati.
  • I coperchi sono dispositivi di chiusura utilizzati su tazze per bevande che proteggono il liquido contenuto ma che generalmente non sigillano completamente. Possono essere riposizionati sul prodotto dopo essere stati rimossi senza perdere la funzione di chiusura.

 

I contenitori per bevande e relativi tappi e coperchi

Le misure
  • Restrizioni all’immissione sul mercato (quando costituiti da polistirene espanso);
  • Requisiti dei prodotti – tappi e chiusure adesi al contenitore (quando si tratta di un contenitore composito per bevande);
  • Misure di sensibilizzazione (quando si tratta di un contenitore composito per bevande);
  • Responsabilità estesa del produttore (quando si tratta di un contenitore composito per bevande).

La definizione

I contenitori per bevande sono «recipienti con una capacità fino a tre litri e relativi tappi e coperchi, utilizzati per contenere bevande». Gli imballaggi compositi per bevande rientrano in questa definizione.

Non rientrano in questa definizione i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali.

 

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Le bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi

Le misure
  • Requisiti dei prodotti – tappi e chiusure adesi alla bottiglia;
  • Requisiti dei prodotti – contenuto minimo di materiale riciclato;
  • Raccolta differenziata;
  • Misure di sensibilizzazione;
  • Responsabilità estesa del produttore.

La definizione

Le bottiglie per bevande rientrano tra i contenitori per bevande, e hanno un collo o un beccuccio stretti e una capacità fino a tre litri, utilizzati per contenere bevande.

Non rientrano in questa definizione:

  1. le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;
  2. le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali.

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Le tazze e i bicchieri per bevande e relativi tappi e coperchi

Le misure
  • Riduzione del consumo;
  • Misure di sensibilizzazione;
  • Responsabilità estesa del produttore;
  • Requisiti di marcatura (esclusi tappi e coperchi);
  • Restrizione all’immissione sul mercato (se costituiti da polistirene espanso).
La definizione

Le tazze e i bicchieri per bevande sono tipicamente dei recipienti rotondi, generalmente a forma di ciotola, con o senza tappo o coperchio.

 

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PM_22_AlcuniEsempiTazzePerBevande
 

 

Sacchetti di plastica in materiale leggero

Le misure
  • Misure di sensibilizzazione;
  • Responsabilità estesa del produttore.
La definizione

L’articolo 3 della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio definisce le “borse di plastica” come “borse da asporto con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori nei punti vendita di merci o prodotti”. Lo stesso articolo, differenzia le borse di plastica tra:

  • Borse di plastica in materiale leggero, vale a dire quelle con uno spessore inferiore a 50 micron;
  • Borse di plastica in materiale ultraleggero, quelle con uno spessore inferiore a 15 micron, richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi se ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari.

 

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FAQ

Gli imballaggi in plastica oxo-degradabile sono esclusi dall’applicazione del decreto?

No, gli imballaggi in plastica oxo-degradabile sono inclusi nel campo  di applicazione del decreto.

Un piatto costituito da un materiale diverso dalla plastica (es. carta), accoppiato a vernici, inchiostri o adesivi (per una quantità maggiore del 10%), è considerato un articolo in plastica monouso?

No, un piatto così costituito non è considerato un articolo in plastica monouso, a prescindere dalla quantità di vernici, inchiostri e adesivi, poiché questi materiali non rientrano nella definizione di plastica. Pertanto un piatto con questa composizione può essere immesso al consumo.

 

Un bicchiere costituito da un materiale diverso dalla plastica (es. carta), accoppiato a vernici, inchiostri o adesivi (per una quantità maggiore del 10%), è considerato un articolo in plastica monouso?

No, un bicchiere così costituito non è considerato un articolo in plastica monouso, a prescindere dalla quantità di vernici, inchiostri e adesivi, poiché questi materiali non rientrano nella definizione di plastica. Pertanto un bicchiere così costituito non è soggetto ad alcun obbligo di marcatura previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

 

Un piatto costituito da un materiale diverso dalla plastica (es. carta), e accoppiato a un materiale plastico (per una quantità maggiore del 10%), è considerato un articolo in plastica monouso?

Sì, un piatto così costituito è considerato un articolo in plastica monouso e non può essere immesso al consumo.

 

Un bicchiere costituito da un materiale diverso dalla plastica (es. carta), e accoppiato a un materiale plastico (per una quantità maggiore del 10%), è considerato un articolo in plastica monouso?

Sì, un bicchiere così costituito è considerato un articolo in plastica monouso ed è pertanto soggetto all’obbligo di marcatura previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

 

Possono essere immessi al consumo piatti costituiti in plastica biodegradabile compostabile in tutto, o in una parte che equivalga a oltre il 10% del peso totale del piatto?

I piatti costituti solo parzialmente da bioplastica (o da plastica), laddove tale quantità sia inferiore al 10% del peso totale del piatto, non sono considerati articoli monouso in plastica, pertanto possono essere sempre immessi al consumo.

Se invece il piatto è costituito o totalmente o parzialmente in bioplastica, laddove tale quantità sia superiore al 10% del peso totale, il piatto può essere immesso al consumo solo se:

  • biodegradabile e compostabile ai sensi della UNI EN 13432 e
  • costituito da percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento,

ed esclusivamente nei seguenti casi:

  1. se non è possibile l'uso di alternative riutilizzabili agli imballaggi di plastica monouso;
  2. se l'impiego di tali imballaggi è previsto in circuiti controllati che conferiscono i rifiuti al servizio pubblico attraverso la raccolta differenziata, quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;
  3. se le eventuali alternative non garantiscono adeguate performance in termini di igiene e sicurezza, in considerazione delle specifiche circostanze in cui sono utilizzate;
  4. in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
  5. in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
  6.  qualora l'impatto ambientale dell’imballaggio riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita da parte del produttore.

 

Possono essere immessi al consumo tazze e bicchieri monouso totalmente o parzialmente in plastica?

Le tazze e bicchieri costituiti in tutto o in parte (>10% del peso totale) da polistirene espanso non possono essere immessi al consumo, mentre per le altre tazze e bicchieri costituiti in tutto o in parte (>10% del peso totale) da plastica, vige la misura della riduzione al consumo, nonché gli obblighi di marcatura secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

 

Possono essere immessi al consumo contenitori per alimenti monoporzione e monouso totalmente o parzialmente in plastica?

I contenitori per alimenti costituiti totalmente o parzialmente (>10% del peso totale) in plastica possono essere immessi al consumo, ma è prevista la misura di riduzione al consumo entro il 2026. Fanno eccezione quelli costituiti in tutto o in parte (>10% del peso totale) da polistirene espanso, per i quali è prevista la restrizione all’immissione sul mercato.

 

Possono essere immessi al consumo contenitori per bevande monouso totalmente o parzialmente in plastica?

Sì, i contenitori per bevande costituiti totalmente o parzialmente in plastica possono essere immessi al consumo, eccetto quelli costituiti in tutto o in parte (>10% del peso totale) da polistirene espanso.

Dal 3 luglio 2024, tuttavia, i contenitori per bevande costituiti in tutto o in parte (>10% del peso totale) da plastica, potranno essere immessi al consumo solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto.

 

Le tazze e bicchieri in bioplastica compostabile sono soggetti ai requisiti di marcatura?

Sì, le tazze e i bicchieri costituiti in tutto o in parte (> 10% del peso totale) di plastica biodegradabile e compostabile, sono soggette ai requisiti di marcatura secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

Tuttavia, onde evitare che il consumatore sia indotto in errore conferendo nella raccolta differenziata della plastica, le tazze e i bicchieri in bioplastica compostabile – che devono invece essere conferite nella raccolta differenziata per rifiuti organici – si raccomanda di riportare tutte le informazioni necessarie sul loro corretto conferimento.

 

Sono soggetti ai requisiti di etichettatura anche i tappi e le chiusure delle tazze e i bicchieri?

No, i tappi e le chiusure delle tazze e dei bicchieri non sono soggetti all’obbligo di marcatura: lo sono solo le tazze e i bicchieri.

 

Anche le bottiglie in vetro o metallo con tappi in plastica sono soggette ai requisiti di eco-design (aderenza del tappo alla bottiglia)?

No, le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica non rientrano nel campo di applicazione del decreto.

 

Anche le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali sono soggette ai requisiti di eco-design (aderenza del tappo alla bottiglia e contenuto di riciclato)?

No, queste bottiglie non rientrano nel campo di applicazione del decreto.

 

Un tappo costituito prevalentemente da metallo, con sigilli o elementi in plastica, in combinazione con una bottiglia di plastica monouso, deve essere progettato per restare attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto?

No, questi tappi non sono soggetti a tali requisiti in quanto non sono di plastica.

 

I piatti in plastica, i contenitori per alimenti in polistirene espanso, i contenitori per bevande in polistirene espanso (e relativi tappi e coperchi), e le tazze e bicchieri per bevande in polistirene espanso (e relativi tappi e coperchi), prodotti prima del 14 gennaio 2022, possono essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte? Fino a quando?

Sì, le scorte di questi prodotti possono essere commercializzate fino a esaurimento delle stesse, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione al consumo in data antecedente al 14 gennaio 2022: non è infatti previsto un termine entro il quale tali scorte debbano essere esaurite.

 

Le tazze e i bicchieri prodotti prima del 14 gennaio 2022 e privi dei requisiti di marcatura, possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte?

Sì, le scorte di questi prodotti possono essere commercializzate fino a esaurimento delle stesse, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione al consumo in data antecedente al 14 gennaio 2022: non è infatti previsto un termine entro il quale tali scorte debbano essere esaurite.

 

Le disposizioni contenute in questo documento sono valide in tutta Europa?

No, le presenti Linee Guida descrivono le disposizioni vigenti in Italia, previste dal decreto legislativo n. 196 dell’8 novembre 2021 che recepisce la direttiva del 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE. La direttiva potrebbe essere stata recepita in maniera differente negli altri Stati membri; pertanto, in caso di esportazione, è opportuno verificare le disposizioni vigenti in ciascun Paese.